Art. 9.

      1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».